Qui di seguito la lista delle FAQ (Frequent Ask Question)
Domande e risposte sul mercato fotovoltaico.
Che differenza c’è tra un impianto fotovoltaico ed un impianto solare termico?
In che modo si accede alle tariffe incentivanti?
Cosa si intende per potenza nominale dell’impianto fotovoltaico?
Che cosa è un impianto fotovoltaico?
Dove può essere installato un impianto fotovoltaico?
Quanto spazio occupa un impianto fotovoltaico?
Quanta elettricità produce un impianto fotovoltaico?
Quali sono le modalità di connessione in rete dell’impianto fotovoltaico?
Quando iniziano ad essere erogati gli incentivi?
Quanto tempo può durare un impianto fotovoltaico?
Con quale scadenza vengono effettuati i pagamenti?
Come si può valutare la produzione annua attesa di energia elettrica?
Che cosa s’intende per meccanismo d’incentivazione “in conto energia”?
Chi effettua l’erogazione delle tariffe incentivanti?
Quali tipologie di impianto fotovoltaico sono previste dal Conto Energia?
Chi può beneficiare del Conto Energia?
L'incentivo in Conto Energia è cumulabile con altri incentivi o riconoscimenti?
Cos’è lo “scambio sul posto" e la “cessione diretta”?
Esistono delle maggiorazioni da applicare alle tariffe?
Che cos'è il Gestore dei Servizi Elettrici?
Quali sono i vantaggi della tecnologia fotovoltaica?
Che cosa si intende per gestore di rete locale e per distributore locale?
A chi va inoltrata la richiesta di connessione alla rete di un impianto fotovoltaico?
Per quali tipologia di impianti è necessario richiedere la licenza all'Ufficio Tecnico di Finanza (UTF)?
Per quanti anni sono erogate le tariffe incentivanti e cosa succede al termine del periodo di incentivazione?
L’acquisto dell’impianto fotovoltaico a mezzo locazione finanziaria è compatibile con il conto energia?
Se una persona fisica è proprietaria di più immobili in diversi luoghi , può realizzare un impianto per ogni i immobile?
E’ possibile accumulare l’energia fotovoltaica prodotta?
E’ possibile realizzare un impianto di potenza che produca in eccesso rispetto ai propri consumi?
E’ possibile installare un impianto fotovoltaico su un condominio eventualmente utilizzando parti in comune?
E’ possibile realizzare impianti fotovoltaici con componenti già utilizzati in altri impianti?
Cosa si intende per potenziamento dell’impianto fotovoltaico?
Cosa si intende per rifacimento dell’impianto fotovoltaico?
Chi effettua le letture dell’energia prodotta?
Chi può beneficiare dell’incentivazione?
Cosa si intende per "codice POD" ?
Che succede se il Gestore di rete locale non comunica le misure mensili a GSE?
Può essere indicato in scheda anagrafica un c/c intestato ad un soggetto diverso da soggetto responsabile?
Il soggetto responsabile come può visualizzare le informazioni riguardo i pagamenti?
Viene inviata una mail di avviso di pagamento?
Il contributo è soggetto ad IVA?
Il contributo è soggetto a tassazione diretta?
Chi è il soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico?
A quale energia viene riconosciuto l’incentivo?
A quanto ammontano le tariffe incentivanti per il fotovoltaico?
Quali sono gli enti locali che hanno diritto alla tariffa incentivante massima secondo la finanziaria 2008?
Quali impianti possono accedere all’incentivazione?
Esiste un limite massimo di potenza nominale per la realizzazione del singolo impianto fotovoltaico?
Quali tipologie di moduli fotovoltaici sono ammessi dal DM 19 febbraio 2007?
L'incentivo in conto energia è cumulabile con altri incentivi e/o riconoscimenti?
Quali sono i tempi per la comunicazione del riconoscimento della tariffa incentivante da parte del GSE?
Come avviene la stipula della convenzione con il GSE per l’erogazione degli incentivi?
Il proprietario di un immobile dato in affitto a terzi può installare dei pannelli sul tetto dell’immobile e richiedere un contatore per immettere energia in rete, pur non avendo né installato, né intestato a proprio nome alcun contatore per la fornitura?
Entrambe le tipologie d’impianto utilizzano il sole come fonte energetica, catturandone la radiazione attraverso superfici captanti: mentre i moduli fotovoltaici trasformano direttamente la radiazione solare in energia elettrica, i pannelli solari termici utilizzano l’energia termica del sole per riscaldare l’acqua da utilizzare per uso igienico sanitario o per il riscaldamento degli ambienti.
1. Il soggetto responsabile inoltra il progetto preliminare dell’impianto al distributore locale di energia elettrica e chiede la connessione alla rete elettrica
2. Il soggeto responsabile precisa se si vuole avvalere del servizio di “scambio sul posto” per l’energia elettrica prodotta (se l’impianto in questione ha una potenza compresa tra 1 e 20 kWp)
3. Ad impianto ultimato il soggeto responsabile comunica al gestore elettrico competente la conclusione dei lavori
4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, il soggeto responsabile è tenuto a far pervenire al G.S.E la richiesta di concessione della tariffa incentivante insieme alla documentazione finale di entrata in esercizio dell'impianto
5. Il G.S.E entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di accesso alla tariffa incentivante, comunica al titolare dell’impianto (“soggetto responsabile”) la tariffa riconosciuta
6. Questi servizi sono inclusi nella nostra offerta
La potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico è la potenza elettrica dell'impianto determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni standard (temperatura pari a 25 °C e radiazione pari a 1.000 W/m²).
Un impianto fotovoltaico trasforma direttamente l’energia solare in energia elettrica. Esso è composto essenzialmente da:
-moduli o pannelli fotovoltaici;
-inverter, che trasforma la corrente continua generata dai moduli in corrente alternata;
-quadri elettrici e cavi di collegamento.
I moduli sono costituiti da celle in materiale semiconduttore, il più utilizzato dei quali è il silicio cristallino. Essi rappresentano la parte attiva del sistema perché convertono la radiazione solare in energia elettrica. Gli impianti fotovoltaici possono essere connessi alla rete elettrica di distribuzione (grid-connected) o direttamente a utenze isolate (stand-alone), tipicamente per assicurare la disponibilità di energia elettrica in zone isolate.
L’installazione dell’impianto può avvenire sia su i tetti, sia su i terreni e anche su terrazzi di ampia metratura previa ulteriore verifica da parte dei nostri ingegneri delle portanze comunicate e garantite dai nostri tecnici per verificarne la posa in opera delle portanze.
Il prodotto NETENERGIA (AZIMUT) occupa una superficie di 5x5 mq e richiede per l’installazione una superficie libera di 6x6 mq. Un impianto standard da 3kW occupa circa 25mq. L’impianto varia in base alla potenza che si vuole impiegare, esso comunque, deve essere sempre esposto a sud, per ottenere il massimo irraggiamento.
La produzione elettrica annua di un impianto fotovoltaico dipende da diversi fattori:
• L’irraggiamento solare sul sito d’installazione;
• orientamento ed inclinazione della superficie dei moduli;
• assenza/presenza di ombreggiamenti; prestazioni tecniche dei componenti dell’impianto (moduli, inverter ed altre apparecchiature).
Prendendo come riferimento un impianto da 1 kW di potenza nominale, con orientamento ed inclinazione ottimali ed assenza di ombreggiamento, non dotato di dispositivo di “inseguimento” del sole, in Italia è possibile stimare le seguenti producibilità annue massime:
• regioni settentrionali da 1.000 a 1.100 kWh/anno
• regioni centrali da 1.200 a 1.300 kWh/anno
• regioni meridionali da 1.400 e oltre kWh/anno
E’ opportuno sottolineare che il consumo annuo elettrico medio di una famiglia italiana è pari a circa 3.000 kWh
Lo schema di connessione dell’impianto alla rete è definito dal gestore di rete a cui l’impianto deve essere connesso. E’ necessario pertanto fare riferimento alle norme tecniche rese disponibili dal gestore di rete locale (ad es. per la rete di ENEL Distribuzione le DK 5940 per gli impianti da connettere alla rete in BT, le DK 5740 per gli impianti in MT). Inoltre è possibile consultare la norma CEI 11-20 per la connessione in rete degli impianti di produzione collegati alle reti BT e MT.
Gli incentivi vengono erogati a valle della stipula della convenzione e sono calcolati dal momento dell’entrata in esercizio dell’impianto.
Nelle analisi tecniche ed economiche si usa fare riferimento ad una vita utile complessiva di 20-25 anni. In particolare, i moduli, che rappresentano i componenti economicamente più rilevanti, hanno in generale una durata di vita garantita dai produttori di 25 anni.
Come evidenziato in convenzione, i pagamenti vengono effettuati con valuta l’ultimo giorno del mese successivo a quello d’invio delle misure da parte del Responsabile del servizio di misura (soggetto responsabile o gestore di rete). Se l’ultimo giorno è un giorno festivo, i pagamenti sono disposti con valuta il giorno lavorativo immediatamente successivo. Inoltre, mentre per gli impianti che operano in regime di cessione il pagamento avviene con cadenza mensile, al superamento della soglia limite di 250€ per impianti sotto i 20kW di potenza e di 500 Euro per impianti sopra i 20kW di potenza, per gli impianti che operano in regime di scambio sul posto il pagamento avviene con cadenza bimestrale al superamento della soglia limite di 250 Euro.
La valutazione può essere effettuata a partire dai dati di insolazione del territorio italiano su superficie orizzontale riportati nella Norma UNI 10349: “Riscaldamento e Raffrescamento degli edifici. Dati climatici”.
I suddetti dati debbono essere corretti in relazione all’effettiva esposizione ed inclinazione del campo fotovoltaico e trasformati in producibilità annua sulla base del rendimento dell’impianto.
Valori indicativi della produzione annua attesa sono compresi, per ogni kW di potenza installata, fra 1.000 kWh nelle regioni settentrionali e 1.500 kWh in quelle meridionali.
Mentre con l'espressione "incentivazione in conto capitale" si intende la corresponsione di un contributo per l'investimento necessario per la realizzazione di un impianto, con l'espressione "conto energia" viene indicato un meccanismo di incentivazione che remunera l'energia elettrica prodotta da un impianto.
L’incentivo viene erogato dal Gestore dei Servizi Elettrici – GSE (www.gse.it )
Nel decreto vengono definite 3 tipologie di impianto:
• Impianti a terra e non integrati
Impianto fotovoltaico non integrato è l'impianto con moduli collocati a terra, su tetto piano o posizionati su elementi architettonici tramite strutture di sostegno
• Impianti su tetto e parzialmente integrati
Impianto fotovoltaico parzialmente integrato è l’impianto i cui moduli sono posizionati su tetti, coperture, facciate, balaustre o parapetti di edifici e fabbricati in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici, su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione
• Impianti su tetto o integrati architettonicamente
Impianto fotovoltaico integrato è l’impianto i cui moduli fotovoltaici sono integrati e quindi installati su elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline, pergole e tettoie in modo coplanare alla superficie di appoggio con la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d’appoggio stesse ( di fatto costituiscono la copertura stessa)
Possono beneficiare:
• le persone fisiche
• le persone giuridiche
• i soggetti pubblici
• i condomini di unità abitative e/o di edifici che siano soggetti responsabili di impianti fotovoltaici realizzati in conformità ai requisiti del DM 19 febbraio 2007
La tariffa incentivante e il relativo premio non possono essere richiesti nel caso in cui siano stati concessi incentivi pubblici in conto capitale oltre il 20% del costo dell'investimento, ad eccezione di scuole pubbliche e strutture sanitarie pubbliche. L'incentivo non è cumulabile con:
• certificati verdi
• titoli di efficienza energetica (certificati bianchi)
• impianti per i quali è stata richiesta la detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio come da finanziaria 2007.
Per i sistemi da 1 a 20 kWp è possibile optare per il regime contrattuale di scambio sul posto o per la cessione in rete dell’energia prodotta. Nello Scambio sul posto si lavora in “regime di interscambio” con la rete elettrica locale: se, durante le ore diurne si produce piu’ energia di quella consumata, la si immette in rete; nelle ore notturne l’energia puo’ essere ripresa dalla rete. A fine anno si effettua una compensazione fra quella immessa e quella prelevata. Il meccanismo di compensazione ha un limite: vale solo per 3 anni, trascorsi i quali le eccedenze di produzione vengono perdute. Con la Cessione in rete l’energia in eccesso può essere venduta al gestore di rete e/o sul mercato libero.
Sono previsti premi, ossia maggiorazioni del 5%, per impianti non integrati con potenza nominale superiore ai 3 kWp, se almeno il 70 % della produzione è autoconsumata dall’utenza, per impianti di scuole e strutture sanitarie pubbliche, per impianti i cui soggetti responsabili siano Enti locali di comuni con un numero di abitanti inferiore a 5.000 e, infine, per impianti integrati in edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola, in sostituzione di coperture in eternit.
Il GSE (ex società Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.a.) è una società per azioni interamanete posseduta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. I diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dello Sviluppo Economico. Gli indirizzi strategici ed operativi del GSE sono definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Il 18 novembre 2009 il Gestore Servizi Elettrici,ha cambiato il proprio nome in : GESTORE SERVIZI ENERGETICI.
Il sito web del GSE è : http://www.gse.it.
I vantaggi possono riassumersi in:
Peraltro è da tener presente che l’impianto fotovoltaico è caratterizzato da un elevato costo iniziale (dovuto essenzialmente all’elevato costo dei moduli) e da una produzione discontinua a causa della variabilità della fonte energetica (il sole).
Il gestore di rete locale è il soggetto a cui è affidata la gestione della rete elettrica relativa al sito in cui sarà installato l’impianto fotovoltaico del richiedente. Ad esso andranno inviate le richieste relative alla connessione alla rete dell’impianto ed all’eventuale installazione dei contatori di misura dell’energia elettrica. Il distributore locale è il soggetto che si occupa della fornitura di energia elettrica ai clienti vincolati; può coincidere con il gestore di rete nel caso abbia la proprietà della rete di distribuzione a cui è allacciata l’utenza.
Sono disponibili le informazioni sul numero di impianti entrati in esercizio ammessi alle tariffe incentivanti pervenute e sull’ammontare dei MW cumulati per le diverse taglie di impianti fotovoltaici?
Il GSE rende nota sul proprio sito www.gsel.it, la potenza nominale cumulata degli impianti in esercizio che hanno ottenuto le tariffe incentivanti nell’ambito dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e, separatamente, la potenza cumulata degli impianti entrati in esercizio nell’ambito del DM 19 febbraio 2007.
Il soggetto responsabile che intende realizzare l’impianto fotovoltaico inoltra al gestore di rete locale richiesta di connessione alla rete (a seconda dell’ubicazione degli impianti Enel Distribuzione, ACEA, AEM, AEM Torino, ecc.).
Per quanto riguarda gli impianti da collegare alla rete di Enel Distribuzione, le informazioni per la domanda di connessione e scambio possono essere reperite al seguente indirizzo web:
http://www.enel.it/sportello_online/elettricita/sicurezzarisparmio/efficienza/fotovoltaico/connessione/
Sono soggetti alla Denuncia di Officina Elettrica e a licenza di esercizio UTF gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW (legge 133/99). Non risulta invece necessario presentare all'UTF la denuncia dell'apertura dell'officina elettrica se l'impianto immette tutta l'energia prodotta nella rete (circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell'Agenzia delle Dogane: disposizioni applicative del Dlgs 2 febbraio 2007, n. 26).
L’incentivazione è erogata per venti anni. Al termine del periodo ventennale non si interrompono i benefici derivanti da:
Si.
Si.
E’ possibile ed è particolarmente utile per gli impianti fotovoltaici non collegati alla rete elettrica (rifugi di montagna, ecc.), la cui produzione, si ricorda, al momento non è ancora incentivata.
Invece, per gli impianti incentivati collegati alla rete l’energia in eccesso rispetto ai consumi può:
E’ possibile, ma vi sono due casi:
Si, previa autorizzazione dell’assemblea condominiale.
No, i componenti devono essere di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti.
Il potenziamento è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW. La produzione incentivata è quella che eccede la media aritmetica delle produzioni annue degli ultimi due anni. Per gli interventi di potenziamento su impianti non muniti del gruppo di misura dell’energia prodotta, la produzione aggiuntiva è pari all’energia totale prodotta a seguito dell’intervento di potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra l’incremento di potenza e la potenza totale dopo il potenziamento.
E’ l’intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti i moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.
Il soggetto che effettua le letture è diverso a seconda della potenza dell’impianto. In dettaglio, nel caso di impianti con potenza nominale:
Anche in questo caso il soggetto responsabile deve trasmettere al GSE, su base annuale e riferita all’anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all’Ufficio Tecnico di Finanza.
Possono beneficiare dell’incentivazione:
che siano soggetti responsabili di impianti fotovoltaici realizzati in conformità ai requisiti del DM 19 febbraio 2007 e che non beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.
Per tutti gli impianti fotovoltaici il soggetto responsabile deve richiedere al gestore di rete locale della rete elettrica il codice che intende utilizzare per la trasmissione delle misure.
Tale codice identificativo è previsto dall’articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06 come di seguito riportato:
“Le imprese distributrici tengono un registro elettronico dei punti immissione e dei punti di prelievo corrispondenti localizzati nel loro ambito di competenza, organizzato con un codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale”.
I principali gestori di rete locali utilizzano generalmente il codice POD (Point of Delivery), introdotto dalla delibera AEEG 293/05.
Si riporta di seguito un esempio di codice POD:
IT321E01234567K
costituito da:
Nel caso in cui il Gestore di rete, in qualità di Responsabile del servizio di misura, non comunichi a GSE le misure mensili di produzione incentivata relative al mese n nel corso del mese n+1, il GSE provvede all’inserimento a sistema di misure di produzione stimata da incentivare a titolo di acconto. La stima viene valutata in base ad una curva di insolazione annuale specifica per le diverse regioni.
Il c/c deve essere intestato al soggetto responsabile. Soltanto nel caso di cessione del credito le coordinate bancarie devono essere quelle del cessionario.
Il soggetto responsabile accedendo al portale riesce a visualizzare i dettagli relativi ai diversi pagamenti disposti da GSE (importo, periodo di competenza, data valuta, coordinate bancarie).
Si, a valle di un pagamento effettuato, GSE invia ad ogni soggetto responsabile e per ogni impianto di competenza dello stesso, una e-mail di avviso di pagamento nella quale sono riportati nel dettaglio:
No.
Dipende dallo specifico regime fiscale di ogni soggetto responsabile, in particolar modo dall’applicabilità ai redditi percepiti dal soggetto responsabile e quindi anche al contributo del regime previsto per la tassazione dei redditi di impresa. Si è in attesa di un pronunciamento da parte della Amministrazione Finanziaria circa le modalità di tassazione di tali contributi.
ll DM 19 febbraio 2007 definisce il soggetto responsabile dell’esercizio dell’impianto come colui che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del DM, a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti.
L’elettricità che viene remunerata con le nuove tariffe incentivanti è quella prodotta dall’impianto, misurata da un apposito contatore posto all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso l’eventuale trasformatore, prima che essa sia resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica.
Le tariffe, che rimangono costanti in termini di moneta corrente per la durata del periodo di incentivazione pari a 20 anni, sono differenziate in base alla taglia degli impianti ed al grado di integrazione architettonica:
Taglia di potenza dell’impianto:
1 kW <= P <= 3 kW
Non integrato: 0,40
Parzialmente Integrato: 0,44
Integrato: 0,49
3 kW < P <= 20 kW
Non integrato: 0,38
Parzialmente Integrato: 0,42
Integrato: 0,46
P > 20 kW
Non integrato: 0,36
Parzialmente Integrato: 0,40
Integrato: 0,44
Per tutte le taglie, i valori delle tariffe sopramenzionati sono riferiti ad impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente fra il 13 aprile 2007 (data di emanazione della Delibera AEEG n°90/07, prevista dal DM 19 febbraio 2007)ed il 31 dicembre 2008.
Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, le tariffe sono decurtate del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008, con arrotondamento alla terza cifra decimale.
Le suddette tariffe sono incrementate del 5% (con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale) nei seguenti casi, non cumulabili fra di loro:
-impianti maggiori di 3 kW di potenza non integrati architettonicamente, i cui soggetti responsabili impiegano l’energia elettrica prodotta in modo tale da conseguire il titolo di autoproduttori (ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 79/99 e successive modifiche e integrazioni);
-impianti i cui soggetti responsabili sono scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado o strutture sanitarie pubbliche;
-impianti integrati (integrazione “totale” ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b3) del DM 19 febbraio 2007) in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto realizzati in superfici esterne degli involucri di:
-edifici,fabbricati,strutture edilizie di destinazione agricola;
-impianti i cui soggetti sono Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in base all’ultimo censimento ISTAT (incluse Municipalità e Circoscrizioni, sempre che abbiano una loro autonomia e siano sotto i 5000 abitanti);
Per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto e che alimentano, anche parzialmente, utenze ubicate all’interno o asservite ad unità immobiliari di edifici (ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del D. Lgs. n. 192/05) è prevista l’applicazione di un premio aggiuntivo abbinato ad un uso efficiente dell’energia.
L’articolo 1 comma 173 della legge 244 del 24/12/2007- Legge Finanziaria 2008 - prevede che “Nell'ambito delle disponibilita' di cui all'articolo 12 del DM 19 febbraio 2007, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b3), del medesimo decreto, ovvero hanno diritto alla tariffa incentivante come totale integrazione.
Per gli anni successivi al 2010, le tariffe sono ridefinite con appositi decreti interministeriali, in mancanza dei quali si continueranno ad applicare le tariffe definite per gli impianti che entrano in esercizio nel 2010.
Ai fini dell’applicazione della finanziaria 2008, si applica la definizione fornita nell’articolo 2 del TUEL (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali):
“Si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni dei comuni”
“Le norme sugli enti locali si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi in cui partecipano gli enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali”.
Possono accedere alle tariffe incentivanti, riconosciute all’energia prodotta, gli impianti fotovoltaici di potenza nominale uguale o maggiore di 1 kW, collegati alla rete elettrica, entrati in esercizio in data successiva all’emanazione della Delibera AEEG n° 90/07:
Sono ammessi alle tariffe incentivanti previste dal DM 19 febbraio 2007 anche gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° Ottobre 2005 e l’entrata in vigore della Delibera AEEG n°90/07, sempreché tali impianti:
In tal caso, la richiesta di concessione della tariffa deve pervenire entro 90 giorni dall’emanazione della Delibera AEEG n° 90/07, pena la decadenza dal diritto alla richiesta dell’incentivazione. Le tariffe applicate sono quelle previste per l’anno 2007 dal DM 19 febbraio 2007.
No, è possibile realizzare impianti di qualsiasi taglia superiore a un 1 kW.
I pannelli possono essere sia in silicio cristallino o in tecnologia ibrida, purché conformi alla Norma CEI EN 61215, sia in film sottile, purché conformi alla Norma CEI EN 61646. L’impiego di moduli in film sottile è consentito sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche. Il DM 19 febbraio 2007 prevede che i moduli siano provati e verificati da laboratori accreditati, per le specifiche prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Tali laboratori dovranno essere accreditati EA (European Accreditation Agreement) o dovranno aver stabilito con EA accordi di mutuo riconoscimento. Inoltre, nel caso di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 3 kW e realizzati secondo le tipologie di interventi valide ai fini del riconoscimento dell’integrazione architettonica, in deroga alle certificazioni sopra indicate sono ammessi moduli fotovoltaici non certificati secondo le norme CEI EN 61215 (per moduli in silicio cristallino) o CEI EN 61646 (per moduli a film sottile) nel solo caso in cui non siano commercialmente disponibili dei prodotti certificati che consentano di realizzare il tipo di integrazione progettato per lo specifico impianto. In questo caso è richiesta una dichiarazione del costruttore che il prodotto è progettato e realizzato per poter superare le prove richieste dalla norma CEI EN 61215 o CEI EN 61646. La dichiarazione dovrà essere supportata da certificazioni rilasciate da un laboratorio accreditato, ottenute su moduli similari, ove disponibili, oppure suffragata da una adeguata motivazione tecnica. Tale laboratorio dovrà essere accreditato EA (European Accreditation Agreement) o dovrà aver stabilito con EA accordi di mutuo riconoscimento.
Le tariffe incentivanti non sono cumulabili con:
Le tariffe incentivanti sono cumulabili con incentivi pubblici di natura regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/ in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20 % del costo di investimento per la realizzazione dell'impianto esclusivamente nel caso in cui il soggetto responsabile sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica. Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell'IVA per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia elettrica, di cui al DPR 633/1972 e al DM 29 dicembre 1999. Si segnala che le tariffe ed i premi non sono applicabili alla produzione elettrica di impianti fotovoltaici realizzati per rispettare particolari obblighi di legge in materia edilizia - previsti dal D.Lgs. n. 192/05 (prestazioni energetiche degli edifici) e successive modifiche ed integrazioni o dalla legge n. 296/06 (Legge finanziaria per il 2007, articolo 1, comma 350) - entrati in esercizio dopo la data del 31 dicembre 2010.
Per tutti gli impianti, il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del DM 19 febbraio 2007, comunica al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione.
A valle della valutazione della documentazione per la richiesta di concessione dell’incentivo (o del premio aggiuntivo), il GSE invia direttamente al soggetto responsabile la lettera di avvio all’incentivazione o di riconoscimento del premio per poter formalizzare la convenzione tramite portale web. Successivamente, il soggetto responsabile compila due copie della convenzione (o dell’addendum alla convenzione) – disponibile nella sezione del portale web ad accesso controllato e personalizzato predisposto dal GSE - ne sottoscrive una e le invia entrambe al GSE. Ricevute le copie, il GSE trattiene la copia firmata, sottoscrive la seconda copia e la invia al soggetto responsabile. A conclusione della procedura di stipula, gli originali della convenzione risultano firmati in modo disgiunto: l’originale a firma del solo GSE rimane in possesso del soggetto responsabile, mentre l’originale a firma del solo soggetto responsabile rimane in possesso del GSE.
Può farlo se la potenza dell’impianto fotovoltaico è superiore a 20 kW, oppure, nel caso di impianto di potenza non superiore a 20 kW, qualora non si sia optato per il servizio di scambio sul posto. Restano fermi, comunque, i diversi ed ulteriori rapporti tra proprietario e conduttore, disciplinati dal relativo contratto di locazione.